Descrizione
- È consentita la macellazione fino ad un massimo di quattro suini;
- È vietata la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati;
- È vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del e carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da essi derivati.
Qualora siano evidenti segni di sospetta malattia dell'animale, è sempre necessario differire la macellazione e richiedere visita sanitaria;
Ricordo che la macellazione dei suini per il consumo domestico privato è consentita ai soli soggetti che ai sensi del decreto legislativo 200/2010 sia registrarti in BDN (banca dati nazionale) come "allevamento da ingrasso o da riproduzione" o "allevamento famigliare" o abbiano allevato l'animale almeno nei 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita.
I cittadini interessati sono tenuti a dare preavviso, almeno 72 ore prima della data prevista per la macellazione, al Servizio Veterinario, per concordare l'ora e il giorno della macellazione e ricevere le opportune informazioni relative alla documentazione da presentare, contattando i seguenti numeri telefonici.
Informativa completa in allegato alla notizia.
Area ispezione alimenti di origine animale - Attività principali / Veterinari